Le patenti devono essere rinnovate ovvero confermate di validità: per alcune, basta una visita medica per accertare la persistenza dei requisiti fisici, per altre – quelle professionali – sono previsti appositi esami per accertare la persistenza anche dei requisiti tecnici (conoscenze).
Le visite mediche vanno effettuate presso i medici autorizzati (ASL o presso autoscuole o enti convenzionati) e presso le CML – Commissioni Mediche Locali, nel caso di patenti speciali e ultraottantenni.
Il rinnovo non va confuso con la revisione della patente: il rinnovo è una prassi ordinaria, tutti devono rinnovare la patente dopo un certo numero di anni; la revisione invece è un provvedimento imposto dalle autorità quando si hanno dubbi sulla persistenza dei requisiti psicofisici o tecnici.
La data di scadenza della patente è riportata sul documento.
I tempi di rinnovo variano da patente a patente secondo la tabella seguente.
Patente |
CIG – A – B |
C – CE |
CE per guida autotreni e autoarticolati sup. a 20 t. |
D – DE |
Fino a 50 anni |
10 anni |
5 anni |
5 anni |
5 anni |
Tra 50 e 60 anni |
5 anni |
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Tra 60 e 65 anni |
1 anno c/o CML |
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Tra 65 e 68 anni |
2 anni c/o CML |
1 anno c/o CML |
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Tra 68 anni e 70 anni |
Declassata a patente C |
Declassata a patente C |
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Tra 70 e 80 anni |
3 anni |
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Dopo 80 anni |
2 anni c/o CML |