Articolo 126 bis CdS
Ogni titolare di patente o di patentino C.I.G.C. (non si possono avere entrambi) ha in dotazione 20 punti.
Se si commettono infrazioni al codice stradale di una certa gravità, oltre ad una sanzione amministrativa e ad un eventuale provvedimento sulla patente o sulla carta di circolazione è prevista la decurtazione di un certo numero di punti.
La corrispondenza tra infrazioni e punti decurtati (tolti) è presente nella tabella allegata all’art. 126 bis del codice stradale.
Chi esaurisce tutti i punti deve rifare gli esami per la patente (revisione). Chi commette infrazioni, ma nei due anni successivi non ne commette altre comportanti la decurtazione, ha il reintegro completo dei 20 punti. Chi non commette nessuna infrazione, ad ogni biennio avrà due punti in più, fino ad un massimo di 30 punti complessivi.
Per conoscere il punteggio associato alla propria patente, è possibile telefonare al numero 848782782 o consultare il sito internet www.ilportaledellautomobilista.it
Chi commette più infrazioni in una volta sola, può perdere al massimo 15 punti, purché un’infrazione non comporti la sospensione o revoca della patente. È la comunicazione del CED (Centro Elaborazione Dati) del Ministero dei Trasporti, che comunica ufficialmente la decurtazione dei punti, e che autorizza alla frequenza di un corso di recupero:
• il corso rivolto ai titolari di patente A e B dura 12 ore e permette di riottenere 6 punti;
• il corso rivolto ai titolari di patente C, D, CE, DE, KA e KB dura 18 ore e permette di riottenere 9 punti;
• il corso rivolto ai titolari di CQC dura 20 ore e permette di riottenere 20 punti.
Il reintegro dei punti decorre dalla data di rilascio dell’attestato di frequenza al corso. La legge 120/2010 ha previsto, a breve, l’obbligo di un esame al termine del corso. Al momento però non si sa nulla di preciso.
Doppio punteggio per i conducenti professionali
Il sistema della decurtazione dei punti si applica anche alla carta di qualificazione del conducente e al certificato di abilitazione professionale di tipo KB, se gli illeciti sono commessi alla guida dell’autoveicolo per cui sono obbligatorie tali abilitazioni e nell’esercizio dell’attività professionale. Il punteggio non si cumula nel caso il conducente sia in possesso sia di CQC che di KB.
I corsi di recupero punti sono svolti dalle autoscuole, hanno durata di 20 ore e consentono di recuperare fino a un massimo di 9 punti.
In caso di perdita totale del punteggio, la CQC o il KB sono revocati se il conducente non supera l’esame di revisione. In caso di revoca della patente di guida, detti documenti sono sempre revocati.
Neopatentati
Per le patenti rilasciate successivamente al 1 ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella tabella allegata all’art. 126 bis, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i
primi tre anni dal rilascio.
Per gli stessi tre anni, la mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l’attribuzione di un punto all’anno fino ad un massimo di tre punti.