Il fermo amministrativo è un atto con il quale le amministrazioni o gli enti competenti (Comuni, INPS, Regioni, Stato, ecc.), tramite i concessionari della riscossione, “bloccano” un bene mobile del debitore iscritto in pubblici registri (ad esempio autoveicoli) o dei coobbligati, al fine di riscuotere i crediti non pagati che possono riferirsi a tributi o tasse (può trattarsi di un credito di varia natura, ad esempio, un mancato pagamento IVA, IRPEF, Bollo auto, ICI, ecc…) oppure a multe relative ad infrazioni al Codice della Strada.
Iscrizione e conseguenze del fermo amministrativo
In caso di mancato pagamento della cartella esattoriale nei termini di legge, il concessionario della riscossione può disporre il fermo dei veicoli intestati al debitore, tramite iscrizione del provvedimento di fermo amministrativo nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
A seguito dell’iscrizione del fermo la disponibilità del veicolo è limitata fino a quando il debitore non saldi il proprio debito e provveda a cancellarne l’iscrizione dal PRA.
Il veicolo, infatti:
- non può circolare: se circola è prevista la sanzione;
- non può essere radiato dal PRA: non può essere demolito od esportato;
- anche se viene venduto, con atto di data certa successiva all’iscrizione del fermo, non può circolare e non può essere radiato dal PRA.
Inoltre, se il debitore non paga, il concessionario della riscossione potrà agire forzatamente per la vendita del veicolo.
Cancellazione del fermo amministrativo
Per la cancellazione del fermo occorre presentare a un qualsiasi ufficio provinciale del Pubblico Registro Automobilistico (PRA):
- il provvedimento di revoca in originale (rilasciato dal concessionario della riscossione dopo aver saldato il debito per il quale il fermo è stato iscritto) contenente i dati del veicolo, del debitore e l’importo del credito di cui si chiede la cancellazione;
- il certificato di proprietà (CdP), sul cui retro compilare la nota di richiesta, o il foglio complementare;
- il modello NP-3 (se non si utilizza il CdP come nota di richiesta).
Gli importi da versare al PRA per la cancellazione sono i seguenti:
- emolumenti PRA: euro 20,92 (dovuti per l’avvenuta iscrizione del fermo amministrativo, mentre l’importo per la cancellazione non è più dovuto a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 106/2011)
- imposta di bollo: euro 29,24 (se si utilizza il retro del CdP come nota di richiesta) oppure euro 43,86 (se si utilizza il modello NP-3 come nota di richiesta)
A seguito dell’esito positivo della richiesta, viene cancellato il fermo amministrativo e viene rilasciato un nuovo certificato di proprietà.
Casi particolari: errore del concessionario e vendita anteriore all’iscrizione del fermo
Se il fermo amministrativo è stato iscritto erroneamente, perché basato su una somma non dovuta dal contribuente (sgravio totale per indebito), il concessionario della riscossione provvede a richiedere al PRA la cancellazione gratuita dell’iscrizione del fermo.
Se il veicolo è stato venduto con atto di data certa anteriore all’iscrizione del fermo, dopo aver trascritto il passaggio di proprietà al PRA, il concessionario della riscossione, a seguito di comunicazione da parte dell’ACI, provvederà a cancellare gratuitamente il fermo amministrativo dagli archivi del PRA. Il veicolo non è quindi soggetto ad alcuna limitazione della disponibilità.
Come verificare se è stato iscritto un fermo amministrativo
E’ possibile richiedere una visura della targa del veicolo all’ufficio provinciale ACI (PRA), al costo di € 2,84, ad una delegazione ACI o ad uno studio di consulenza automobilistica (agenzia pratiche auto).
Se ci si rivolge ad una delegazione ACI o ad uno studio di consulenza automobilistica (agenzia pratiche auto), oltre ai costi previsti per legge vanno naturalmente aggiunti i costi per il servizio di intermediazione offerto in regime di libero mercato.
La visura riporta tutte le informazioni giuridico-patrimoniali relative al veicolo, risultanti in quel momento.