Decreto 2 febbraio 2011 Targatura ciclomotori circolanti con contrassegno di identificazione

Pubblicato da il Dic 13, 2011 in Burocrazia, Guida pratica/Modulistica

Com’è noto, con il decreto in oggetto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011, è stato stabilito il calendario per le operazioni di targatura dei ciclomotori ancora muniti di certificato di idoneità tecnica e circolanti con il contrassegno di circolazione (cd. “targhino”); ciò in attuazione dell’art. 14, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120, il quale ha prescritto che, entro il 13 febbraio 2012, i predetti ciclomotori debbano essere muniti, per poter circolare su strada, delle targhe e del certificato di circolazione previsti dall’art. 97 del codice della strada.

Ciò posto, avendo verificato al riguardo la sussistenza di talune incertezze interpretative, si forniscono gli opportuni chiarimenti.

Le scadenze per le operazioni di “ritargatura” sono le seguenti:

1) entro il 1° giugno 2011 , per i ciclomotori circolanti con contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per “0”, “1”, e “2”;
2) entro il 31 luglio 2011, per i ciclomotori circolanti con contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per “3”, “4”, e “5”;
3) entro il 29 settembre 2011, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per “6”, “7”, e “8”;
4) entro il 28 novembre 2011, e comunque non oltre il 12 febbraio 2012, per i ciclomotori circolanti con contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per “9” e la cui sequenza alfanumerica inizia con la lettera “A”.

Gli indicati termini hanno tuttavia carattere ordinatorio; infatti la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 14, comma 3, della citata legge n. 120/2010 (da € 389 a € 1.559) è applicabile unicamente a decorrere dal 13 febbraio 2012 nei confronti di coloro che circolino con ciclomotori non regolarizzati.

Le operazioni di targatura debbono essere svolte secondo le disposizioni generali già fornite con circolare prot. n. 14085 del 3 luglio 2006. In particolare, si rammenta che alla istanza dell’interessato, corredata dalla relativa documentazione, deve essere allegato il certificato di idoneità tecnica, anche se deteriorato (v. cap. II, par. C2, della richiamata circolare); tuttavia, nulla osta acchè gli interessati possano richiedere, per ragioni
“affettive” legate alla vetustà del veicolo, di poter ottenere la restituzione del certificato di idoneità, debitamente annullato dall’UMC, successivamente al rilascio del certificato di circolazione.

All’istanza dell’interessato deve altresì essere allegato il contrassegno di identificazione del quale sia intestatario, che il competente UMC provvede a distruggere dopo aver aggiornato i dati presenti in archivio.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *